Buone notizie in casa Minieri, che ha recentemente ottenuto una vittoria presso la Corte di Cassazione riguardo alle contestazioni fiscali delle sue vincite a Las Vegas tra il 2006 e il 2009.
Erano gli anni d’oro di Dario Minieri, ricordiamo in particolare il braccialetto WSOP vinto nel 2008, e a far tremare la leggenda romana del poker non era nessun avversario in particolare, ma lo Stato italiano.
Oggi, segnala un articolo di Gioconews, le cose si fanno più rosee.
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Nuovi sviluppi
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre atti di contestazione nei confronti di Minieri, ritenendo che non avesse dichiarato in modo adeguato i suoi trasferimenti di capitali tra Italia ed estero.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto i ricorsi iniziali in quanto le norme violate sarebbero state di incerta interpretazione. L’Agenzia delle Entrate ha fatto appello, e la Commissione Tributaria Regionale ha quindi riformato la sentenza di primo grado.
Dario ha allora presentato ricorso per cassazione per omessa pronuncia (la CTR non avrebbe esaminato una legge più favorevole al contribuente, art. 9 della Legge n. 97 del 2013, che potrebbe aver modificato gli obblighi di monitoraggio fiscale e le relative sanzioni) e per difetto di motivazione (la sentenza impugnata sarebbe carente nella motivazione, non chiarendo quali fossero le condotte illecite imputate al contribuente e sanzionate).
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Testo integrale del provvedimento
“Dario Minieri (d’ora in poi, ‘il contribuente’), negli anni cui si riferiscono gli atti di contestazione impugnati, era dedito all’attività di gioco d’azzardo, svolta in Italia e all’estero, mediante partecipazione a svariati giochi da casinò, in relazione ai quali effettuava diversi trasferimenti di capitale, sia dall’Italia verso l’estero, sia dall’estero verso l’Italia. L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti dei capitali dall’Italia verso l’estero e viceversa, non anche quella prevista dall’art. 5, comma 4 del detto d.l. Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò i citati atti di contestazione dinanzi alla C.T.P. di Roma. Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado accolse i ricorsi, ritenendo che le norme violate fossero di incerta interpretazione. Su appello dell’ufficio, nel contraddittorio con il contribuente, che ripropose le eccezioni non esaminate in primo grado, relative alla pretesa abrogazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali dall’Italia e verso l’estero e delle relative sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n. 97 del 2013, e all’applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi del contribuente. Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. La sezione 5 della Cassazione ha motivato i motivi del ricorso che ha accolto. Il primo è ‘l’omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto lo ius superveniens più favorevole al contribuente, ex art. 9 – Legge n. 97 del 2013, e il principio del favor rei, e art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.'”
Spiegazione dettagliata
In termini più semplici, la Corte di Cassazione ha stabilito che la precedente sentenza non era sufficientemente motivata e non aveva tenuto conto di possibili cambiamenti legislativi che avrebbero potuto favorire Minieri. Pertanto, la decisione è stata annullata, rappresentando una vittoria significativa per il giocatore di poker nella sua lunga disputa con il fisco italiano.






